la polemica non è un male, è solo una forma di confronto crudo sincero, diciamo tutto quello che pensiamo fuori dai denti, e vediamo se riusciamo a far venir fuori le capacità di cui siamo portatori e spenderle per il Bene Comune.
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impegnarci a far rete, razionalizzare e mettere in comune, attingere alle nostre risorse. CUI PRODEST?
Pensa cchiu' a chi o' dicè ca' a chello ca' dice
L'albero della storia è sempre verde
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"Teniamo ben ferma la comprensione del fatto che, di regola, le classi dominanti vincono sempre perché sempre in possesso della comprensione della totalità concettuale della riproduzione sociale, e le classi dominate perdono sempre per la loro stupidità strategica, dovuta all’impossibilità materiale di accedere a questa comprensione intellettuale. Nella storia universale comparata non vi sono assolutamente eccezioni. La prima e l’unica eccezione è il 1917 russo. Per questo, sul piano storico-mondiale, Lenin è molto più grande di Marx. Marx è soltanto il coronamento del grande pensiero idealistico ed umanistico tedesco, ed il fondatore del metodo della comprensione della storia attraverso i modi di produzione. Ma Lenin è molto di più. Lenin è il primo esempio storico in assoluto in cui le classi dominate, sia pure purtroppo soltanto per pochi decenni, hanno potuto vincere contro le classi dominanti. Bisogna dunque studiare con attenzione sia le ragioni della vittoria che le ragioni della sconfitta. Ma esse stanno in un solo complesso di problemi, la natura del partito comunista ed il suo rovesciamento posteriore classistico, individualistico e soprattutto anti- comunitario" Costanzo Preve da "Il modo di produzione comunitario. Il problema del comunismo rimesso sui piedi"
venerdì 24 luglio 2015
Corte Costituzionale schizzofrenica, l'illegittimità costituzionale del blocco dei contratti della PA scatta solo al momento della pubblicazione della sentenza
Corte Costituzionale -
Blocco stipendi statali, depositata la sentenza della Consulta
È stata depositata il 23 luglio 2015 la sentenza con cui la Consulta, lo
scorso 24 giugno ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
sopravvenuta – dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza
n. 178/2015 nella Gazzetta Ufficiale e nei termini indicati in
motivazione – del regime di sospensione della contrattazione collettiva,
risultante da tutta una serie di disposizioni introdotte a partire
dalla c.d. “Manovra correttiva 2011” (D.L. n. 98/2011), specificate dal
DPR n. 122/2013 e prorogate dalle Leggi di stabilità per il 2014 e il
2015.
La Corte Costituzionale ha depositato, il
23 luglio 2015, la sentenza con la quale, nell’udienza dello scorso 24
giugno, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale sopravvenuta del
regime di blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali
per i pubblici dipendenti. Gli effetti della sentenza n. 178/2015
decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale e nei termini indicati nella motivazione. La sentenza n.
178/2015 spiega i motivi che hanno portato i giudici costituzionali a
ritenere illegittimo il mancato rinnovo, protrattosi negli ultimi 6
anni, del contratto del pubblico impiego, ma hanno limitato gli effetti
nel tempo della sentenza, per evitare che si aprisse un nuovo caso come
quello recente sulle pensioni. Oggetto della declaratoria di
illegittimità è, infatti, il c.d. “blocco degli stipendi statali”
risultante da tutta una serie di disposizioni introdotte a partire dalla
c.d. “Manovra correttiva 2011” (D.L. n. 98/2011), specificate dal DPR
n. 122/2013 e prorogate dalle Leggi di stabilità per il 2014 e il 2015.
Le
questioni sono state sollevate dal Tribunale ordinario di Roma e dal
Tribunale ordinario di Ravenna innanzi ai quali pendono, nel primo caso,
dei ricorsi presentati nel 2012 da alcuni sindacati – segnatamente,
dalla Federazione lavoratori pubblici e funzioni pubbliche (FLP) e dalla
Federazione italiana autonoma lavoratori pubblici (FIALP), in qualità
di firmatarie dei contratti collettivi stipulati con l’Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) per il
personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e del comparto
ministeri e per il personale degli enti pubblici non economici – e, nel
secondo caso, da dipendenti del Ministero della giustizia, in servizio
presso il Tribunale ordinario di Ravenna. Nei giudizi si sono costituiti
anche altri sindacati, e in particolare, la controversia è stata
incardinata dinanzi al Tribunale di Ravenna anche dalla CONFSAL-UNSA
(Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori – Unione
nazionale sindacati autonomi, in qualità di sindacato maggiormente
rappresentativo del comparto Ministeri e di sindacato primo per
rappresentatività del Ministero della giustizia.
La
richiesta avanzata nei giudizi principali dai sindacati è stata, in
primo luogo, di accertare il diritto a partecipare alle procedure
contrattuali collettive per il personale del pubblico impiego, con la
condanna dell’ARAN ad avviare le trattative per il rinnovo dei
contratti, deducendo, a sostegno di tali domande, l’illegittimità
costituzionale della normativa che “congela” i trattamenti economici
percepiti dai dipendenti e “blocca” la contrattazione collettiva “con
possibilità di proroga anche per l’anno 2014”.
Una
volta che fosse stata accertata l’illegittimità del blocco stipendiale e
contrattuale, i ricorrenti chiedevano di vedere riconosciuto il diritto
all’aumento e/o all’adeguamento del trattamento retributivo, fermo al
2010, e comunque il diritto all’indennizzo e/o all’indennità per il
danno patito per effetto della violazione del diritto a una retribuzione
giusta e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato
o perlomeno adeguata all’inflazione e/o al costo della vita.
Laddove
i giudici costituzionali avessero accolto tutte le richieste di
declaratoria di illegittimità avanzate dai due Tribunali, lo Stato
avrebbe dovuto sobbarcarsi un esborso stimato in almeno 35 miliardi per
il congelamento degli stipendi tra il 2010 e il 2015, al quale sarebbero
dovuti essere aggiunti altri 13 miliardi annui che per un effetto
strutturale calcolato dall’Avvocatura dello Stato.
La
declaratoria di illegittimità contenuta nella sentenza n. 178/2015
riguarda solo un gruppo di norme, mentre altre questioni sono state
dichiarate inammissibili.
Il quadro
normativo su cui si fonda la declaratoria di illegittimità risulta
caratterizzato da disposizioni susseguitesi nel tempo, legate da un
evidente nesso di continuità, al fine di perseguire un dichiarato
obiettivo di contenimento della spesa.
Si tratta in particolare del regime di sospensione della contrattazione collettiva risultante dalla seguenti norme:
-
art. 16, comma 1, lettera b), del D.L. n. 98/2011 (“Manovra correttiva
2011”), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge
n. 111/2011, come specificato dall’art. 1, comma 1, lettera c), primo
periodo, del DPR n. 122/2013 (Regolamento in materia di proroga del
blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i
pubblici dipendenti, a norma dell’art. 16, commi 1, 2 e 3, del D.L. n.
98/2011);
- art. 1, comma 453, della legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014);
- art. 1, comma 254, della legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015);
Innanzitutto
la Consulta ha riconosciuto in tali misure un carattere strutturale,
con una conseguente violazione dell’autonomia negoziale.
L’estensione
fino al 2015 delle misure che inibiscono la contrattazione economica e
che, già per il 2013-2014, erano state definite eccezionali, svela un
assetto durevole di proroghe. In ragione di una vocazione che mira a
rendere strutturale il regime del “blocco”, si fa sempre più evidente
che lo stesso si pone di per sé in contrasto con il principio di libertà
sindacale sancito dall’art. 39, primo comma, Cost.
Il
protrarsi del “blocco” negoziale, è stato così prolungato nel tempo da
rendere evidente la violazione della libertà sindacale.
Le
norme impugnate dai giudici rimettenti e le norme sopravvenute della
legge di stabilità per il 2015 si susseguono senza soluzione di
continuità, proprio perché accomunate da analoga direzione finalistica.
Il
“blocco”, così come emerge dalle disposizioni che, nel loro stesso
concatenarsi, ne definiscono la durata complessiva, non può che essere
colto in una prospettiva unitaria. Ciò risulta anche dalla formulazione
letterale dell’art. 1, comma 254, della legge n. 190 del 2014, che
estende fino al 2015 il “blocco” ed è quindi destinato a incidere sui
giudizi in corso.
Inoltre, l’entrata
in vigore delle disposizioni della legge di stabilità per il 2015 tende a
rendere strutturali le misure introdotte per effetto del d.P.R. n. 122
del 2013 e della legge n. 147 del 2013.
Secondo
la Consulta, il reiterato protrarsi della sospensione delle procedure
di contrattazione economica altera la dinamica negoziale in un settore
che al contratto collettivo assegna un ruolo centrale.
Ulteriormente,
se i periodi di sospensione delle procedure “negoziali e contrattuali”
non possono essere ancorati al rigido termine di un anno, individuato
dalla giurisprudenza costituzionale in relazione a misure diverse e a un
diverso contesto di emergenza (sentenza n. 245 del 1997, ordinanza n.
299 del 1999), è parimenti innegabile che tali periodi debbano essere
comunque definiti e non possano essere protratti ad libitum.
Su
tale linea converge anche la Corte europea dei diritti dell’uomo, che
ha sottolineato l’esigenza di «un “giusto equilibrio” tra le esigenze di
interesse generale della comunità e i requisiti di protezione dei
diritti fondamentali dell’individuo» e ha salvaguardato le misure
adottate dal legislatore portoghese – in tema di riduzione dei
trattamenti pensionistici – sulla scorta dell’elemento chiave del limite
temporale che le contraddistingue.
Il
carattere ormai sistematico di tale sospensione sconfina, dunque, in un
bilanciamento irragionevole tra libertà sindacale (art. 39, primo
comma, Cost.), indissolubilmente connessa con altri valori di rilievo
costituzionale e già vincolata da limiti normativi e da controlli
contabili penetranti (artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 165 del 2001), ed
esigenze di razionale distribuzione delle risorse e controllo della
spesa, all’interno di una coerente programmazione finanziaria (art. 81,
primo comma, Cost.).
Il sacrificio
del diritto fondamentale tutelato dall’art. 39 Cost., proprio per
questo, non è più tollerabile: “Solo ora si è palesata appieno la natura
strutturale della sospensione della contrattazione e può, pertanto,” –
scrivono i giudici costituzionali – “considerarsi verificata la
sopravvenuta illegittimità costituzionale, che spiega i suoi effetti a
séguito della pubblicazione di questa sentenza”.
La
Consulta rivolge, infine, un appello al Governo a modificare al più
presto la legislazione: “Rimossi, per il futuro, i limiti che si
frappongono allo svolgimento delle procedure negoziali riguardanti la
parte economica, sarà compito del legislatore dare nuovo impulso
all’ordinaria dialettica contrattuale, scegliendo i modi e le forme che
meglio ne rispecchino la natura, disgiunta da ogni vincolo di
risultato”.
Dalla sentenza n.
178/2015, dunque, discende la necessità di riaprire la contrattazione
nel pubblico impiego che, secondo le ultime stime, interesserebbe più di
3 milioni e 300mila lavoratori. In tal senso, la Consulta conclude
confermando che “Il carattere essenzialmente dinamico e procedurale
della contrattazione collettiva non può che essere ridefinito dal
legislatore, nel rispetto dei vincoli di spesa, lasciando
impregiudicati, per il periodo già trascorso, gli effetti economici
derivanti dalla disciplina esaminata.
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